privatizzazioni e dismissioni anche tramite operazioni di cartolarizzazione


 

art. 84, L. 27.12.2002 n. 289, in vigore dal 01.01.2003

 

Le Regioni, le Provincie e i Comuni ed altri enti locali sono autorizzati a costituire o promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari. Le medesime norme si applicano agli immobili delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

 

L’operazione è disciplinata come segue:

 

1) – si  applicano, in quanto compatibili, i commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell’art. 2, nonchè i commi 2, 7, 9, 17, 18 secondo e terzo periodo, 19 dell’art. 3, D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito in L. 23 novembre 2001 n. 410, relativi alle dismissioni di beni immobili statali;

 

2) – il trasferimento degli immobili avviene a titolo oneroso con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell’organo competente dell’ente proprietario, avente il contenuto di cui all’art. 3, D.L. 351/2001;

 

3) – gli onorari notarili per i suddetti atti di trasferimento sono ridotti ad un terzo (non è prevista invece riduzione di onorari per gli atti costitutivi delle società di cartolarizzazione);

 

4) – il regime giuridico dei beni trasferiti rimane quello demaniale, previsto dagli artt. 823 e 829, c. 1, del codice civile.

 

 


 

art. 7, D.L. 24.12.2002, n. 282, in vigore dal 24.12.2002

 

Nell’ambito delle azioni di perseguimento di obiettivi di finanza pubblica, l’alienazione di beni immobili dello Stato è considerata urgente, con priorità per le vendite il cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato; l’Agenzia del Demanio puo’ vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili individuati in allegato al decreto; la vendita fa venir meno i vincoli di destinazione d’uso, i diritti di prelazione e le concessioni in essere.

 

 


 

art. 80, c. 50, L. 27.12.2002, n. 289

 

Non si applica al caso di permuta la disposizione contenuta nell’art. 44, c. 3, u.p., L. 448/1998 (secondo la quale i Comuni, le Provincie e le Regioni, che abbiano acquistato immobili dismessi dal Ministero della Difesa in virtù di quanto previsto al comma 1, devono mantenere per almeno trenta anni la destinazione pubblica degli immobili stessi).