privatizzazioni
e dismissioni
anche tramite operazioni di cartolarizzazione
art. 84, L.
27.12.2002 n. 289, in vigore dal 01.01.2003
Le Regioni, le Provincie
e i Comuni ed altri enti locali sono autorizzati a costituire o promuovere la
costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità
limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la
realizzazione di operazioni di cartolarizzazione
dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari.
Le medesime norme si applicano agli immobili delle aziende sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere.
L’operazione è disciplinata come
segue:
1) – si applicano, in quanto
compatibili, i commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell’art. 2, nonchè
i commi 2, 7, 9, 17, 18 secondo e terzo periodo, 19 dell’art. 3, D.L. 25
settembre 2001 n. 351, convertito in L. 23 novembre
2001 n. 410, relativi alle dismissioni di beni immobili statali;
2) – il trasferimento degli immobili
avviene a titolo oneroso con atto pubblico o scrittura privata autenticata,
previa delibera dell’organo competente dell’ente proprietario, avente il
contenuto di cui all’art. 3, D.L. 351/2001;
3) – gli onorari notarili per i
suddetti atti di trasferimento sono ridotti ad un terzo (non è prevista invece
riduzione di onorari per gli atti costitutivi delle
società di cartolarizzazione);
4) – il regime giuridico dei beni
trasferiti rimane quello demaniale, previsto dagli artt. 823 e 829, c. 1, del codice civile.
art. 7, D.L. 24.12.2002, n. 282, in vigore
dal 24.12.2002
Nell’ambito delle azioni di perseguimento
di obiettivi di finanza pubblica, l’alienazione di
beni immobili dello Stato è considerata urgente, con priorità per le vendite il
cui prezzo sia determinato secondo criteri e valori di mercato; l’Agenzia del
Demanio puo’ vendere a trattativa privata, anche in
blocco, i beni immobili individuati in allegato al decreto; la vendita fa venir
meno i vincoli di destinazione d’uso, i diritti di prelazione e le concessioni
in essere.
art. 80, c. 50, L.
27.12.2002, n. 289
Non si applica al caso di permuta la
disposizione contenuta nell’art. 44, c. 3, u.p., L. 448/1998 (secondo la quale i
Comuni, le Provincie e le Regioni, che abbiano
acquistato immobili dismessi dal Ministero della
Difesa in virtù di quanto previsto al comma 1, devono mantenere per almeno trenta
anni la destinazione pubblica degli immobili stessi).